COMITATO REGIONALE CALABRIA – COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/04/2003 CIRO MARINA CALCIO A 5 – DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE CALABRIA - COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/04/2003 CIRO MARINA CALCIO A 5 - DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società DHL San Lucido con il quale la reclamante chiede irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva dell'esclusione dalla manifestazione e la reintegrazione della propria società poiché la società Cirò Marina C/5 avrebbe utilizzato il calciatore Le Rose Francesco squalificato; preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché, in violazione dell'art. 29 comma 5 del C.G.S., non è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo alla società controparte; pur tuttavia, si rileva che quanto assunto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali poiché il calciatore squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (IV^ infrazione) con C.U. n° 79 è Le Rose Francesco nato il 24.3.1980 e non Le Rose Francesco nato il 23.4.1973 che ha effettivamente preso parte all'incontro; delibera 1) dichiarare il reclamo inammissibile ed incamerarsi la tassa; pubblicare il risultato della gara Ciro' Marina - DHS San Lucido = 8 - 0.
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