COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE D” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 179 della Società A.S. BRUTIA C/5 avverso la regolarità della gara Telesio C/5 – Brutia C/5 (8 – 2) del 29.03.2003 Campionato Calcio a Cinque “serie D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore BARCA Costantino.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE D” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 179 della Società A.S. BRUTIA C/5 avverso la regolarità della gara Telesio C/5 – Brutia C/5 (8 – 2) del 29.03.2003 Campionato Calcio a Cinque “serie D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore BARCA Costantino. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo proposto avverso la regolarità della gara Telesio C/5 – Brutia C/5 del 29.03.2003, è stato trasmesso il 04.04.2003; nonchè con il Comunicato Ufficiale n° 127/A( pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con il C.U. 86 del 21.03.2003) è stato disposto che i reclami per posizione irregolare di tesserati per le ultime quattro giornate dei campionati, devono pervenire o essere depositati entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara; il reclamo in oggeto, riguardante una gara rientrata nella fattispecie ora descritta, è quindi pervenuto fuori termine; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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