COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 10/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 9/2002 CORTICELLA S.R.L. – ROLANDO II PALLAVICINO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 10/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 9/2002 CORTICELLA S.R.L. - ROLANDO II PALLAVICINO Il GIUDICE SPORTIVO sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 10 del 03/10/2002 esaminato il reclamo a seguito di tempestivo preannuncio della soc. ROLANDO II PALLAVICINO con la quale chiede l'applicazione dell'art. 55 N.O.I.F. invocando la causa di forza maggiore per non aver potuto raggiungere la localita' ove doveva disputarsi la gara; che a sostegno della richiesta allegava l'attestazione rilasciata dalla soc. AUTOSTRADE spa Punto Blu di Reggio Emilia dove dichiarava "Traffico bloccato in direzione Nord e Sud delle corsie per incidente" cio' premesso il G.S. delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla soc. ROLANDO II PALLAVICINO,e di demandare al Presidente del C.R.E.R., per quanto di sua competenza, in ordine al recupero della gara. gara del 28/ 9/2002 SALETTA - CALCETTO CINQUE PINI Il GIUDICE SPORTIVO sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 10 del 03/10/2002; Letto il rapporto dell'Arbitro osserva: La gara in oggetto non si e' disputata perche' la soc. CALCETTO CINQUE PINI e' giunta al campo oltre l'orario di inizio della gara (Ore 14,30 Programmata Sul C.U. N. 8 Del 19.09.2002) e precisamente alle ore 15,10. Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all'art. 12 c.g.s. delibera: di infliggere alla soc. CALCETTO CINQUE PINI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: SALETTA 2 - CALCETTO CINQUE PINI 0 e la penalizzazione di un punto in classifica. Alla soc. CALCETTO CINQUE PINI l'ammenda di Euro 52 quale prima rinuncia.
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