COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D. SANTANGIOLESE – GARA S.MARIA A VICO / A.D. SANTANGIOLESE DEL 2.11.2002 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D. SANTANGIOLESE - GARA S.MARIA A VICO / A.D. SANTANGIOLESE DEL 2.11.2002 - 2^ CAT. La C.D., letti il reclamo della A.D. Santangiolese e le rispettive dichiarazioni, rilasciate dal Presidente della medesima società nonché dal direttore di gara in data 13.01.2003, escussi entrambi da questa Commissione, rileva, in via preliminare, che il reclamo è inammissibile per quanto attiene alla presunta sostituzione di persona (infatti, esso è di competenza del Giudice Sportivo e non èstato preceduto dal prescritto preannunzio). Per quanto attiene alla presunta posizione irregolare dei calciatori Russo Toni (23.5.66), De Lucia Pasquale (3.8.74), Morgillo Matteo (4.8.78) e Paladino Gaetano (3.8.77), nonché dell’assistente di parte Piscitelli Vittorio, rileva che lo stesso è infondato; infatti, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, in data 29.11.02, i predetti calciatori e l’assistente di parte risultano, nell’ordine, rispettivamente tesserati per la società S. Maria a Vico dal 27/1/01, 4/10/02, 11/10/02, 20/9/02 e 31/10/02. Peraltro, tenuto conto delle dichiarazioni del direttore di gara, in relazione al documento d’identità utilizzato dal calciatore Saccavino Carmine per la partecipazione alla gara, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla sostituzione di persona; di rigettarlo per la posizione irregolare dei tesserati; di rimettere gli atti all’Ufficio Indagini in ordine a quanto dichiarato dall’arbitro della gara sul documento di cui innanzi.
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