COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.MANOCALZATI – GARA AVELLA / ATL.MANOCALZATI DEL 22.12.2002 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.MANOCALZATI - GARA AVELLA / ATL.MANOCALZATI DEL 22.12.2002 - 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Atletico Manocalzati in relazione alla suindicata gara, rileva che lo stesso è infondato, essendo emersa la posizione regolare dei calciatori Aladino Pasquale e Serino Pasquale. Invero nel corso della gara S.Angelo a Scala/Avella del 1.12.2002 veniva espulso il calciatore n.8 Aldino Pasquale, tuttavia per mero errore nella trascrizione sul C.U. n.50 del 19.12.2002 veniva riportato tra i calciatori squalificati per una gara effettiva il calciatore Serino Pasquale e non Aldino Pasquale. In data 20.12.2002, il C.R.C. informava telefonicamente la società Atl. Manocalzati dell’errore. In ogni caso, poiché il calciatore Aldino aveva scontato la squalifica ai sensi dell’art.36 C.G.S., nella gara immediatamente successiva a quella in cui era stato espulso e, cioè, nella gara del 15.12.2002 tra Taurano e Avella, nella gara in contestazione entrambi i calciatori Serino P. e Aldino P., avevano titolo a partecipare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
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