COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 61 del 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI CITY – GARA NAPOLI CITY – GRANAROLO CITY DEL 4/1/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 61 del 30 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI CITY – GARA NAPOLI CITY – GRANAROLO CITY DEL 4/1/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro dopo aver espulso il calciatore De Martino Domenico della società Granarolo, tollerava la presenza dello stesso nel terreno di gioco poiché accomodatosi in panchina fino al termine della gara. Orbene, sentito l’arbitro a chiarimento, lo stesso riferiva di aver fatto allontanare il calciatore espulso dal terreno di gioco. Inoltre, precisa l’arbitro, che il calciatore in questione non ha fatto rientro nel terreno di gioco fino alla fine della gara. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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