COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ ANACAPRI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ ANACAPRI Il G.S., letta l’istanza della società Anacapri relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per “mancanza di Forza Pubblica”; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 pag. 50 dell’1/7/02. Per tali motivi; DELIBERA di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società Anacapri, sanzione pubblicata sul C.U. n. 63 del 6/2/03 pag. 1581.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it