COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA CICERALE/AVLES LUSTRA DEL 12.01.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA CICERALE/AVLES LUSTRA DEL 12.01.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva: durante lo svolgimento della gara, oggetto del reclamo, si è verificata un’ipotesi di contestazione di decisione tecnica arbitrale, partecipata con atteggiamento animoso da parte di calciatori appartenenti ad ambedue squadre schierate in campo. Allorquando, nell’ambito dei tafferugli, sono stati compiuti atti di fisica aggressione che avrebbero potuto trasformarsi in ipotesi di rissa anche violenta, il d.d.g. ha ritenuto, in sua discrezionalità, che da quel momento non sussistessero le minime condizioni per un regolare svolgimento della gara e ne ha prontamente decretato l’interruzione. La decisione è stata, altresì, suffragata dal G.S. che, nell’impossibilità, ovvero nell’inutilità di individuare gli autori della prima iniziativa, e non ritenendo sussistere grave pregiudizio, per le squadre in campo, in considerazione del motivo di interruzione, ha disposto la ripetizione della gara. Contro tale decisione, eleva reclamo la società Avles Lustra – controdedotto dalla società Cicerale –, la quale sostiene l’irregolarità della decisione arbitrale, supportando le proprie deduzioni con reperto televisivo. A tale proposito questa Commissione deduce che la prova filmata non riveste il crisma di atto idoneo a vincere la prova privilegiata, costituito dal referto arbitrale, né a rappresentare le motivazioni varie, che hanno indotto alla determinazione finale il d.d.g., che rimane il solo deputato alla valutazione dei presupposti di prosecuzione della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società reclamante.
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