COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO VICO EQUENSE – GARA REAL POMPEI / VICO EQUENSE DEL 14/10/02

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO VICO EQUENSE - GARA REAL POMPEI / VICO EQUENSE DEL 14/10/02 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato nonché motivato, rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Real Pompei abbia impiegato ben cinque calciatori cosiddetti “fuoriquota”. Da una attenta analisi si evince che nella distinta di gara risultano impiegati cinque calciatori nati prima dell’1/1/1984, in violazione a quanto stabilito in deroga all’art. 34 comma 1 N.O.I.F., sul C.U. n. 24 del 27/9/2002. Per tali motivi in accoglimento del reclamo; DELIBERA d’infliggere alla società Real Pompei la punizione della perdita della gara col punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.
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