COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA NUOVA COLLIANO – TANAGRO GREGORIANA DEL 26/2/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA NUOVA COLLIANO – TANAGRO GREGORIANA DEL 26/2/03 Il G.S., letto il referto arbitrale nonché l’allegato allo stesso, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che l’arbitro al 25° del s.t., in seguito alla terza segnatura della società Tanagro Gregoriana veniva ripetutamente strattonato e minacciato da vari tesserati della società Nuova Colliano alcuni dei quali lo ingiuriavano e tentavano di colpirlo con calci uno dei quali lo raggiungeva al fondoschiena facendolo sobbalzare in avanti mente altri tesserati della stessa società continuavano a minacciarlo. Pertanto ritenendo tale clima pregiudizievole per la sua incolumità a continuare la gara decideva di portarla a termine pro-forma. Per questi motivi visto l’art. 12 del C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Nuova Colliano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggi di 0-4 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati si rimanda alla camicia di gara.
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