COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.MARCELLINO 2000 – GARA N.COLLIANO/C.MARCELLINO DEL 9.2.03 – 2^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.MARCELLINO 2000 – GARA N.COLLIANO/C.MARCELLINO DEL 9.2.03 – 2^ cat. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Club Marcellino 2000, in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è infondato essendo emersa la posizione regolare dei calciatori Giorgio Oreste (tesserato dal 4.1.2003), Cuozzo Alessandro (tesserato dal 2.11.2002) e Di Nobile Giovanni (tesserato dal 14.6.1974)), i quali risultano regolarmente tesserati per la società Nuova Colliano, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 3.3.2003. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società Club Marcellino 2000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it