COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA COLLIANO – GARA GROTTE CAST. / N. COLLIANO DEL 19.01.03 – 2^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA COLLIANO – GARA GROTTE CAST. / N. COLLIANO DEL 19.01.03 – 2^ cat. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Nuova Colliano in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è fondato essendo emersa la posizione irregolare dei calciatori Dorio Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo i quali non risultano tesserati per la società Grotte di Castelcivita, come da comunicazione dell’Ufficio tesseramento del C.R. Campania datata 24.02.03 considerato che tale irregolarità comporta , ai sensi dell’art.12 punto 5 lettera a) de C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; DELIBERA di infliggere alla società Grotte di Castelcivita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it