COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BAIA E LATINA – POL. CALENA DEL 9/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BAIA E LATINA – POL. CALENA DEL 9/3/03 Il G.S., esaminato il referto arbitrale preliminarmente rileva la presenza della F.P., rileva, altresì, che al 15’ del p.t., dopo la rete segnata dalla squadra Baia e Latina alcuni sostenitori della società Pol. Calena rompevano la rete di recinzione ed invadevano il terreno di gioco portandosi verso i tifosi della società Baia e Latina; a questo punto solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine si riusciva ad evitare lo scontro ed a respingere al di fuori del terreno di gioco i citati tifosi, dopodiché, dopo aver fatto riparare la rete di recinzione, l’arbitro faceva riprendere il gioco. Al 31° del p.t., sempre alcuni sostenitori della società Pol. Calena sfondavano nuovamente la rete di recinzione ed invadevano il campo con il chiaro intento, di andare aggredire i tifosi della società Baia e Latina, anche in questo caso solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine si riusciva ad evitare lo scontro fisico, però nonostante gli sforzi profusi da questi ultimi i suddetti tifosi continuavano a restare sul terreno di gioco; pertanto venendo meno le condizioni soprattutto ambientali per un corretto e regolare svolgimento della gara l’arbitro, che nel frattempo veniva anche ingiuriato e minacciato dai citati sostenitori, la sospendeva definitivamente. Per tali motivi, letto l’art. 12 C.G.S; DELIBERA di infliggere alla società Pol. Calena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la squalifica del campo per due giornate con effetto immediato e l’ammenda di € 750,00 per i fatti di cui sopra e per ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori all’indirizzo dell’arbitro. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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