COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BAIANESE – ATLETICO MANOCALZATI DEL 9/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BAIANESE - ATLETICO MANOCALZATI DEL 9/3/03 Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe rilevato che al 17’ del s.t. durante una interruzione di gioco il direttore di gara veniva avvicinato con fare minaccioso da un calciatore della società Atletico Manocalzati con evidente intenzione di aggredirlo, non riuscendovi grazie all'intervento di alcuni calciatori della società Baianese. Per tale motivo, il direttore di gara espelleva il calciatore della società Atletico Manocalzati, il quale mentre l'arbitro annotava nel proprio taccuino il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, lo colpiva da dietro con un forte calcio alla gamba sinistra facendolo accasciare al suolo, mentre altri calciatori della stessa società gli si avvicinavano con atteggiamento intimidatorio. Per tali motivi, il direttore di gara non essendo più nelle condizioni psicofisiche per proseguire la gara, la sospendeva definitivamente. Pertanto, visto l'art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Atletico Manocalzati la sanzione sportiva della perdita della gara per 1-3 (acquisito sul campo). Per i provvedimenti a carico dei singoli tesserati si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it