COMITATO REGIONALE CAMPANIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALENA – GARA S.CASTRESE / CALENA DEL 11.5.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALENA – GARA S.CASTRESE / CALENA DEL 11.5.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Calena, rileva che esso è privo della firma del legale rappresentante (Presidente). La mancanza della firma del Presidente o di chi ne fa le veci non può essere surrogata dalla firma “per delega a farsi assistere nel procedimento”, non prevedendo il C.G.S. l’istituto della rappresentanza processuale. Inoltre, il reclamo avverso la posizione irregolare di calciatori, a norma dell’art. 42, comma 3), C.G.S. doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, come dal C.U. n. 127/A del 26 febbraio 2003 della F.I.G.C. pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 20.3.2003 del C.R. Campania – L.N.D. - Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della società reclamante.
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