COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 98 del 29/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PESCO – GARA NUOVA POL. SOLOPACA – REAL PESCO DEL 23.03.03 – 2^ CAT. RECLAMO RISORGIMENTO – GARA RISORGIMENTO – NUOVA P. SOLOPACA DEL 29.03.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 98 del 29/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PESCO – GARA NUOVA POL. SOLOPACA – REAL PESCO DEL 23.03.03 – 2^ CAT. RECLAMO RISORGIMENTO – GARA RISORGIMENTO – NUOVA P. SOLOPACA DEL 29.03.03 – 2^ CAT. La C.D., letti i reclami proposti delle società indicate in epigrafe, sentiti i richiedenti e presa visione della documentazione di riferimento, non escluse le controdeduzioni presentate dalla Nuova Pol. Solopaca, preliminarmente ne dispone la riunione per connessione. Nel merito, va osservato che il reclamo proposto dalla società Risorgimento risulta privo di sottoscrizione, per cui ne deve essere dichiarata l’inammissibilità. Quanto al reclamo della società Real Pesco, esso verte sulla partecipazione alla gara, a favore della Nuova Pol. Solopaca, del calciatore Marra Massimo, nato il 14.01.75. La reclamante ha segnalato che il calciatore in parola aveva preso parte, a favore della società Roccabascerana, ad una gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Provinciale di Avellino. Questa Commissione Disciplinare ha disposto la convocazione telegrafica del calciatore che, in sede di audizione, ha prodotto una propria dichiarazione scritta, nonché ha verbalmente confermato di aver partecipato ad una gara ufficiale a favore della società Roccabascerana, nella corrente stagione sportiva, precisando però di non essersi tesserato a suo favore, anche per non aver “firmato… nessun modulo di tesseramento” per il Roccabascerana medesimo. Nella circostanza è stata presentata, altresì, una dichiarazione autenticata del presidente della società Roccabascerana, lealmente confermativa, pur nell’ovvia consapevolezza che con essa si configurasse un’autoaccusa, della partecipazione del calciatore Marra Massimo senza preventivo tesseramento. Dagli atti depositati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e da esso esibiti a questa Commissione Disciplinare, è risultata una richiesta di tesseramento, relativa al calciatore Marro Massimo, indicato come nato in data 28.04.75, che, pur verosimilmente riferita al medesimo Marra Massimo, nato il 14.01.75, reca in calce una firma per sottoscrizione palesemente apocrifa, ovvero non vergata dal Marra Massimo medesimo, come può agevolmente desumersi da un confronto ictu oculi con la firma della richiesta di tesseramento sottoscritta a favore della Nuova Pol. Solopaca e con la firma del verbale di audizione presso questa Commissione Disciplinare. Ne consegue la ragionevole certezza della partecipazione del calciatore in questione alla gara ufficiale a favore della società Roccabascerana senza preventivo tesseramento. In ragione delle esposte puntualizzazioni e nel rispetto della consolidata giurisprudenza della Commissione Tesseramenti per casi analoghi (che ha costantemente dichiarato la nullità dei tesseramenti depositati con firma apocrifa), questa Commissione ritiene di dover considerare tamquam non esset il tesseramento del calciatore a favore della società Roccabascerana (peraltro, con data di nascita e cognome indicati in modo difforme, rispetto a quelli reali). Ne scaturisce la regolarità del tesseramento del calciatore a favore della Nuova Pol. Solopaca. In una con essa, tuttavia, non possono di certo ignorarsi le palesi violazioni all’ordinamento sportivo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Risorgimento, con addebito della relativa tassa, non versata; di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Pesco e di addebitare la tassa, non versata; di disporre, a carico della Nuova Pol. Solopaca, l’ammenda di euro 250, per responsabilità oggettiva; di squalificare il calciatore Marra Massimo fino alla data del 31 ottobre 2003; di disporre, a carico della società Roccabascerana, l’ammenda di euro 500, per aver consapevolmente utilizzato, in gara ufficiale, un calciatore senza titolo.
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