COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO D’ALIFE PISCINOLA – GARA D’ALIFE PISCINOLA / LEOPARDI DELL 8.12.2002 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO D’ALIFE PISCINOLA - GARA D’ALIFE PISCINOLA / LEOPARDI DELL 8.12.2002 - 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società D’Alife Piscinola, rileva che esso è privo della firma del legale rappresentante. Pertanto, lo stesso non può essere esaminato in quanto in base all’art.29, privo di uno dei requisiti essenziali e necessari per la validità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiararlo inammissibile e di addebitare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it