COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara NISSA FOOTBALL CLUB – TORTORICI del 23/ 3/ 2003 Sospesa al 1’ del p.t.; Reclamo Tortorici.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara NISSA FOOTBALL CLUB - TORTORICI del 23/ 3/ 2003 Sospesa al 1’ del p.t.; Reclamo Tortorici. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 46 del 26/03/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Tortorici chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Nissa per avere, calciatori di quest'ultima e prima dell'inizio della gara, aggredito propri calciatori i quali, a causa delle lesioni riportate, supportate da certificati medici, venivano impediti a prendere parte alla gara medesima; Questo Organo di Giustizia investiva, per le indagini e le determinazioni del caso, la Procura Federale e, consequenzialmente, l'Ufficio Indagini; Dalla relazione trasmessa dal predetto Ufficio, che pure conferma la rissa scoppiata all'interno degli spogliatoi tra calciatori delle due Società, non è in alcun modo possibile determinare le responsabilità individuali dei singoli tesserati nè‚ in quale misura ascrivere tali responsabilità alle Società di appartenenza; E' tuttavia indiscutibile che alla Società Nissa, quale ospitante, non può che addebitarsi la responsabilità derivante dal non avere messo in atto tutte le più opportune misure atte ad evitare il verificarsi dei fatti in questione; Per quanto sopra; Dato atto che la gara a margine è stata sospesa al 1' del p.t. in quanto la Società Tortorici, a seguito dell'infortunio di un proprio calciatore, era rimasta in campo con sei giocatori; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Tortorici, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; Di infliggere alla Società Nissa l'ammenda di 1.500.00 Euro.
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