COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROMETTA MAREA (ME) – (avverso inibizione a tutto il 13.4.2008 dirigente De Gaetano Antonino – GARA ROMETTA MAREA/GIOIOSA del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 49 del 16.4.2003) – Proc. n° 365/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. ROMETTA MAREA (ME) – (avverso inibizione a tutto il 13.4.2008 dirigente De Gaetano Antonino – GARA ROMETTA MAREA/GIOIOSA del 13.4.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 49 del 16.4.2003) – Proc. n° 365/A –
Ricorre la Società interessata chiedendo di essere ascoltata in ordine al provvedimento a carico del proprio dirigente;
All’udienza del 29.4.2003 il Presidente della Società ricorrente ha eccepito la non partecipazione , agli incresciosi fatti accaduti in danno dell’arbitro della gara, del dirigente incolpato, sostenendo che lo stesso nella circostanza addirittura non era presente;
Ha chiesto la declaratoria di non colpevolezza e, conseguentemente, l’azzeramento della inibizione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva:
agli incresciosi incidenti verificatisi sono chiaramente indicati negli atti ufficiali dove, con dovizia di particolari, sono descritti con acclarata certezza degli autori e dei loro consumati comportamenti (vedi verbali:Arbitro, Assistenti Giudici di linea ufficiali, Commissario di Campo);
Per quanto attiene il dirigente De Gaetano Antonino l’addebito a suo carico è chiaramente indicato nel rapporto di uno degli Assistenti Ufficiali che lo ha individuato, senza dubbio alcuno, riferendo quanto lo stesso ha posto in essere;
Pertanto, non trovano riscontro le tesi difensive che vanno rigettate;
Passando l’esame del fatto contestato, che ci interessa, lo stesso e’ indicato come singolo episodio, censurabile, a se stante senza possibilità di rilevamento in ordine ad una fattiva partecipazione all’intero contesto della consumata aggressione subita dall’arbitro;
Ciò posto, si ritiene di potere determinare il contestato deferimento nei termini di cui in dispositivo;
Pertanto;
DELIBERA:
di determinare a tutto il 13.4.2005 la inibizione , ai sensi dell’art.14 lettera e) C.G.S. a carico del dirigente Sig. De Gaetano Antonino (Rometta Marea);
senza addebito di tassa.
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