COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACATE (RG) – (avverso provvedimento ripetizione gara EMPEDOCLINA/ACATE del 10.5.2003 – PLAY-OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 53 del 14.5.2003 ) – Proc. n° 383/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACATE (RG) - (avverso provvedimento ripetizione gara EMPEDOCLINA/ACATE del 10.5.2003 - PLAY-OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” - C.U. n° 53 del 14.5.2003 ) – Proc. n° 383/A – L’appellante evidenzia la palese irregolarità determinatasi a cagione dell’incertezza circa le sostituzioni operate dalla Società Empedoclina e chiede pertanto l’applicazione, in favore, della punizione sportiva della perdita della gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante dell’appellante, osserva: la circostanza evidenziata dalla Società appellante non può certamente ricondursi all’ipotesi di scambio di persona o di ingresso in partita di soggetto estraneo non identificato; trattandosi del calciatore Forte, già identificato dal direttore di gara sia pure con il numero 18 anzichè con il numero 22; Certamente integra un vizio apparentemente formale, che priva la controinteressata, qui appellante, della facoltà di controllo sul parco giocatori avversario e del diritto di predisporre adeguate contromisure; Non può tuttavia muovere alcun particolare addebito alla Società U.S. Empedoclina, ma semmai al direttore di gara, che avrebbe dovuto adeguatamente notificare quanto all’evidenza già all’atto della sostituzione; Quanto sopra è del resto confermato dalle norme vigenti, segnatamente dall’art. 61 delle N.O.I.F. e dalla regola 3 di giuoco e ancora dalla C.A.F. (sent. N. 35 C.U. n. 11/c del 18.12.1984). Così osservando si ritiene di dovere condividere il giudicato assunto in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Pol. Acate; con addebito di tassa reclamo (Euro 103); di trasmettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza; la presente va notificata alle parti nonché alla C.A.F.
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