COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACQUEDOLCI (ME) – (avverso squalifica calciatori Condipodaro Antonino al 26.04.2007 e Polillo Salvatore per tre gare – GARA ACQUEDOLCI/NORMANNA del 26.04.2003 – PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 51 del 30.04.2003) – Proc. n. 385/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACQUEDOLCI (ME) - (avverso squalifica calciatori Condipodaro Antonino al 26.04.2007 e Polillo Salvatore per tre gare - GARA ACQUEDOLCI/NORMANNA del 26.04.2003 - PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. n. 51 del 30.04.2003) - Proc. n. 385/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; E’ appena il caso di sottolineare che, la presente impugnazione andava proposta nel rispetto dei termini abbreviati, previsti dai C.U. n. 45 e 46 del 2003; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 103).
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