COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARECHI II – GARA BUCCIANO / ARECHI II DEL 15.12.2002 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARECHI II - GARA BUCCIANO / ARECHI II DEL 15.12.2002 - 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Bucciano, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero il calciatore Felice D’Onofrio non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto alla luce di quanto sancito dall’art.36, comma 2 del C.G.S. che espressamente sancisce:” ... il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Arechi II la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it