COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO MARANO – GARA R.S.ROCCO M./DALIFE PISCINOLA DEL 12.01.03 – 3^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 74 13/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO MARANO – GARA R.S.ROCCO M./DALIFE PISCINOLA DEL 12.01.03 – 3^ C. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real S.Rocco in relazioe alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Mazzola Gianni, il quale, ancorché colpito dal provvedimento di squalifica per una gara effettiva come da C.U. n. 20 del 10.01.2003 del C.P. Napoli, non scontata, avendo lo stesso partecipato alla gara Real S.Rocco/Dalife Piscinola del 12.01.2003; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art.12 punto 5) lettera a) del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società D’Alife Piscinola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it