COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO M. – GARA ALLADIN /R.S.ROCCO M. DEL 9.2.2003 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO M. – GARA ALLADIN /R.S.ROCCO M. DEL 9.2.2003 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Real S. Rocco Marano in relazione alla gara in oggetto; rilevato che lo stesso è fondato, essendo emersa la posizione irregolare dei calciatori Veneruso Domenico e Varlese Alessio, i quali, ancorché colpiti dal provvedimento di squalifica, rispettivamente per due gare e quattro gare, come dal C.U. n. 24 del 30.01.2003, non scontata, avendo gli stessi partecipato alla gara Alladin Portici/R.S.Rocco Marano del 9.2.2003; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art. 12, punto 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Alladin Portici la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it