COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 dell’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO R.S.ROCCO M. – GARA SUSA SPORT STEG/S.ROCCO M. DEL 18.01.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 dell’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO R.S.ROCCO M. - GARA SUSA SPORT STEG/S.ROCCO M. DEL 18.01.03 – 3^ CAT. La C.D., visto il reclamo della società Real S.Rocco Marano e le controdeduzioni della società Susa Sport Steg, rileva che il reclamo è infondato. La reclamante si duole che nella gara de qua tre calciatori della società Susa Sport Steg avrebbero preso parte all’incontro benché espulsi e squalificati per una gara. Esperiti gli opportuni accertamenti v’è da rilevare, però, che sia il calciatore Soria che i calciatori Scafaro e Petitto già avevano scontato i turni di squalifica in gare precedenti: rispettivamente, Soria nelle gare del 5.1 e 12.1.2003; Scafaro e Petitto nella gara del 22.12.02. Non può essere accolta, dunque, la pretesa della reclamante perché nel caso dei calciatori Scafaro e Petitto la giornata di squalifica è stata effettivamente scontata prima della pubblicazione, in base al criterio dell’automatismo, mentre nel caso del sig. Soria le due giornate sono state scontate l’una in base al criterio dell’automatismo (quella del 5.1.2003) e l’altra in base al criterio dell’effettività della sanzione (quella del 12.01.03) per cui a nulla rileva la pubblicazione della decisione a posteriori. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa non versata sul conto della società.
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