COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Eccellenza – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SUCCIVO – GARA SUCCIVO / PORTICI DEL 22.09.2002 – ECC.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Eccellenza – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SUCCIVO - GARA SUCCIVO / PORTICI DEL 22.09.2002 - ECC.
La C.D., letti gli atti del fascicolo di ufficio sentiti personalmente il rappresentante della società reclamante e la terna arbitrale, rilevato che dal riscontro delle deposizioni e dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera ripetuta che le delimitazioni erano perfettamente visibili e che il campo di giuoco era praticabile a giudizio del d.d.g., ancorché in dissenso di una sola delle parti; considerato che la società Succivo (ospitante), al momento dell’interruzione della gara versava in condizione di svantaggio e che quindi era portatrice di un interesse concreto alla sospensione; segnalato comunque che sarebbe stato onere della società ospitante provvedere alla tracciatura ove mai richiesto; ma che tale funzione è stata, a dire di uno degli A.A. anche rifiutata, ritiene che il reclamo non sia sorretto da elementi di prova oggettivi capaci di superare il rango di privilegio di prova del referto arbitrale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società reclamante.