COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Eccellenza – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALTAVILLA SIL. – GARA POLLESE / ALTAVILLA S. DEL 22.12.02 – ECC.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Eccellenza – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALTAVILLA SIL. – GARA POLLESE / ALTAVILLA S. DEL 22.12.02 – ECC. Preliminarmente, rilevato che pendono contro la Pollese due reclami avanzati dalla società Altavilla Silentina ambedue relativi alla gara, disputata il 22.12.2002, attinenti il primo alla posizione irregolare di n. 6 calciatori, ed il secondo relativo alla responsabilità della società Pollese per il mancato approntamento dei mezzi necessari per la disputa della gara; ne dispone la riunione per connessione. Di poi, esaminati gli atti ufficiali, letti i reclami e sentito personalmente il rappresentante legale della reclamante, la Commissione rileva: nell’adempimento delle funzioni connesse con l’inizio della gara, il d.d.g. ha raccolto la lista dei giocatori della società Pollese senza poter esperire alcun accertamento in ordine alla regolarità del tesseramento degli iscritti, perché non rientrante nei suoi compiti, successivamente, ha preso atto delle condizioni del campo di gioco che, a suo giudizio, è stato ritenuto impraticabile. Tenuto, altresì, conto che la proprietà del campo sportivo appartiene al Comune e non alla società ospitante e che eventuali ulteriori valutazioni in ordine alla mancata diligenza della società Pollese non rientrano nelle competenze di questa Commissione; a questo punto, ritenuto insindacabile il giudizio dell’arbitro, non può aver influenza il rilievo del mancato tesseramento segnalato dalla società ricorrente e risultato, peraltro, non confermato per cinque dei sei calciati segnalati dall’U.T. in quanto il solo calciatore risultato in posizione irregolare e cioè Ventura Vincenzo non è stato impiegato in gara, in quanto non disputata. Premesso quanto innanzi la C.D. DELIBERA di rigettare i reclami proposti dalla società Altavilla Silentina, riuniti per connessione, e di addebitare l’importo delle tasse non versate sul conto.
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