COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO STRIANO – GARA LACEDONIA / STRIANO DEL 16.11.02 – PROM.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO STRIANO – GARA LACEDONIA / STRIANO DEL 16.11.02 – PROM.
La C.D. letto il reclamo visti gli atti ufficiali, sentito personalmente il delegato del rappresentante della società reclamante, osserva: dalla elencazione in lista dei calciatori schierati in campo per la disputa della gara del giorno 16.11.2002 risulta apparentemente che la società Lacedonia non abbia impiegato nessun atleta nato dal 1984 in poi. Il rilievo è stato anche tempestivamente segnalato all’arbitro anche nella riserva scritta presentata allo stesso arbitro a fine gara. Dagli accertamenti, però, esperiti dal G.S. è stato evidenziato con certezza non più revocabile in dubbio, che per solo errore di trascrizione era stata indicata la data di nascita del calciatore Bonaventura Domenico come 5.8.1982 invece che quella esatta del 5.5.1984. Effettuata la correzione la società responsabile è stata conseguentemente sanzionata con ammenda. Pertanto, il reclamo avanzato della società Striano non ha fondamento, essendo stati acquisiti agli atti, documenti ufficiali (Patente, Carta d’identità) che, peraltro, non sono stati contestati od impugnati dalla reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.