COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERRANA – GARA S.VINCENZO F. / ACERRANA DEL 9.2.03 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERRANA – GARA S.VINCENZO F. / ACERRANA DEL 9.2.03 – PROM. La C.D., letto il reclamo esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio e sentito la parte reclamante, rileva che nell’esame del rapporto dei C.C. non risulta oggettivamente chiaro lo svolgimento degli episodi, anche perché, dal referto dell’arbitro nulla è citato riguardo ad ingiurie e minacce da parte giocatore Strazzullo per cui si evince che il comportamento ingiurioso e minaccioso è stato tenuto dallo Strazzullo nei riguardi di uno solo dei C.C. Per cui, questa C.D., anche ritenendo tale comportamento censurabile, ritiene più equa la sanzione della squalifica fino al 13 marzo 2003. P.Q.M., in riforma di quanto pubblicato sul C.U. del 13/2/03, DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Acerrana, di ridurre a tutto il 13 marzo 2003 la squalifica inflitta al calciatore Strazzullo Giovanni; nulla per la tassa non versata.
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