COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FAIANO – GARA FAIANO / S.C.SPES DEL 7.10.2002 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FAIANO - GARA FAIANO / S.C.SPES DEL 7.10.2002 - ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo della società Faiano in relazione alla gara in oggetto, rileva che lo stesso è infondato non essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Miglino Nicola, il quale, ha partecipato alla gara Faiano / S.C. Spes del 7.10.2002; invero, rilevato che: il calciatore Miglino Nicola doveva scontare una giornata di squalifica, inflittagli nell’ultima gara del Campionato 2001/2002 di Attività Mista, disputata con la squadra di appartenenza S. Anna. lo stesso non ha scontato la suddetta squalifica nella precedente annata sportiva in gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art.12 c.6) C.G.S.; il predetto calciatore ha mutato società di appartenenza e, pertanto, contrariamente a quanto previsto per il calciatore tesserato con la medesima società, in ossequio alla Circolare n.4 del 3.9.1993 la sanzione doveva essere scontata nella prima gara ufficiale che la prima squadra della nuova società di appartenenza avrebbe disputato, che nella fattispecie è stata la gara del 5.10.2002 tra Atletico Irno ed S.C. Spes; non ha scontato detta squalifica nella gara di cui sopra e che pertanto, avrebbe dovuto scontarla nella gara successiva della prima squadra e non in quella che prende parte al campionato di Attività Mista. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
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