COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO PIGNATARO – GARA PIGNATARO / STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 15/2/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO PIGNATARO - GARA PIGNATARO / STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 15/2/03 Il G.S., letto il ricorso ritualmente preannunciato e motivato rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Stella Rossa Vitulazio abbia impegnato nella gara de qua ben due calciatori "fuori quota", non avendone titolo, come pubblicato nel C.U. del 27/9/03 pag. 366. Dall’analisi del referto di gara si evince che la società Stella Rossa Vitulazio. Ha impiegato due calciatori nati prima dell'1/1/84. Per tali motivi; DELIBERA In accoglimento del reclamo infligge alla società Stella Rossa Vitulazio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.
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