COMITATO REGIONALE CAMPANIA – COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATHENA RECALE – GARA VENUS ARZANO/A. RECALE DEL 18.01.03 – COPPA C.FEMM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATHENA RECALE – GARA VENUS ARZANO/A. RECALE DEL 18.01.03 – COPPA C.FEMM. La C.D., letto il reclamo, rileva che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori, che abbiano preso parte a gare (compresa quella di finale regionale), ferme restando le altre modalità e prescrizioni di cui all’art.29 C.G.S., devono essere preannunciati al Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, a mezzo telegramma, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara di riferimento; le relative motivazioni devono essere inviate al Giudice Sportivo entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà eseguita nella stessa data, da trasmissione – a mezzo telefax – dei motivi di reclamo e delle ricevuta delle raccomandate postali A.R., già rimesse allo stesso G.S. ed alla società controparte (cfr. C.U. n. 38 del 7.11.2002). Rilevato che tali modalità non sono state rispettate, P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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