COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare AKRAGAS CALCIO (AG) – (avverso squalifica calciatore Comito Giovanni per 3 gare – GARA PANORMUS/AKRAGAS CALCIO del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 47 del 2.4.2003) – Proc. n° 344/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare AKRAGAS CALCIO (AG) – (avverso squalifica calciatore Comito Giovanni per 3 gare – GARA PANORMUS/AKRAGAS CALCIO del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 47 del 2.4.2003) – Proc. n° 344/A – Ricorre ritualmente la Società Akragas Calcio avverso la squalifica di 3 gare comminata dal G.S. al calciatore Comito Giovanni, chiedendone una concreta riduzione conseguente ad un riesame dei fatti; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto sostenuto in appello trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Sostiene, infatti, il C.C. che le espressioni verbali usate dal calciatore Comito Giovanni “non furono” sentite ne’ dall’arbitro ne’ dai suoi assistenti; Pertanto v’è da credere che le offese e le minacce profferite dal calciatore nei confronti di uno dei due A.A. non essendo stata udita dallo stesso, non si sono concretizzate nell’atto non regolamentare perpetrato dal Comito; P.Q.M. Delibera: di determinare in 2 giornate di gara la squalifica al calciatore Comito Giovanni (Akragas Calcio); per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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