COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS ROCCALUMERA (ME) – (avverso squalifica calciatori Manoti Antonio 4 gare; Prestipino Marco Antonio 3 gare – GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/LIPARI del 29.4.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 47 del 2.4.2003) – Proc. n°345/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS ROCCALUMERA (ME) – (avverso squalifica calciatori Manoti Antonio 4 gare; Prestipino Marco Antonio 3 gare – GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/LIPARI del 29.4.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” - C.U. n° 47 del 2.4.2003) – Proc. n°345/A – Ricorre l’odierna appellante perché, a suo dire, il contestato addebito è avvenuto in un momento di nervosismo, dettato dalle fasi agonistiche. Per questo chiede che le sanzioni siano riportate nella giusta dimensione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi di appello osserva: la condotta assunta da entrambi i tesserati in esame risulta univoca e non si presta ad equivoca interpretazione, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, così come emerge dal referto di gara; Entrambi i comportamenti, tuttavia, sia pure con alcune differenziazioni espressive, si equivalgono nella loro sostanza; Ciò posto, appare di giustizia, a questa Decidente, sanzionare nel “quantum” come in dispositivo indicato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 3 gare la sanzione a carico del Sig. Manoti Antonio (Pol. Libertas Roccalumera); di confermare il resto; per l’effetto senza addebito di tassa, non versata.
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