COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. MADONNA DELLA MILICIA di Altavilla Milicia (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA ROCCAPALUMBA/MADONNA DELLA MILICIA del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 55/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. MADONNA DELLA MILICIA di Altavilla Milicia (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA ROCCAPALUMBA/MADONNA DELLA MILICIA del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 55/B –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare calciatore Messina Carmelo, nato il 17.5.1987, schierato dalla Società Roccapalumba nella gara prima indicata, senza la prescritta autorizzazione richiesta, per i calciatori quindicenni;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Messina Carmelo, nato il 17.5.1987, aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto l’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. richiesta per il calciatore Messina Carmelo, nato il 17.5.1987 è stata concessa dal Comitato Regionale L.N.D. e resa nota con C.U. n° 35 del 9.1.2003.
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa, non inviata, pari ad Euro 103,00.
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