COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso risultato gara per irregolarità numero partecipanti – GARA RANDAZZO/VIRTUS ISPICA del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR.”C”) – Proc. n° 347/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso risultato gara per irregolarità numero partecipanti – GARA RANDAZZO/VIRTUS ISPICA del 30.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR.”C”) – Proc. n° 347/A – L’appellante sostiene che la Società Randazzo avrebbe disputato la gara, per ben 13 minuti del 2° tempo, in dodici uomini. Avrebbe infatti introdotto in gioco il calciatore Neri Giancarlo senza, nel contempo, sostituire nessuno. A riprova evidenzia che il direttore di gara, accortosi della segnatura del Neri e rilevando che lo stesso non risultava entrato in gioco, lo ammoniva. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro, se non parziale, nella lettura degli atti di gara. 2) Il calciatore Neri, riferisce l’arbitro, era infatti davvero entrato in campo, ma subentrato al Pillera (n° 2 – capitano) e tale subentro, avvenuto all’inizio del secondo tempo, non veniva comunicato. Da ciò l’ammonizione al Neri, avvenuta al 13° del secondo tempo e tuttavia annotata dall’appellante a sostegno delle ragioni di impugnativa; 3) Del resto l’avvenuto subentro risulta regolarmente annotato nello statino di fine gara consegnato alle società e sottoscritto dai dirigenti, senza che sia stata sollevata contestazione alcuna; 4) Non emerge, pertanto, alcuna prova decisiva in ordine a quanto lamentato dall’appellante; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto della U.S. Virtus Ispica; con addebito di tassa, non versata (E. 103)
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