COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SANTA CROCE (RG) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2 – GARA S.CROCE/ENNA del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 348/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.P. SANTA CROCE (RG) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2 – GARA S.CROCE/ENNA del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 348/A –
L’appellante sostiene di avere effettuato regolari sostituzioni e che trattasi di errore di trascrizione del direttore di gara. Chiede confronto.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti uffciali di gara, osserva:
1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro nel referto di gara, ove risulta annotata la sostituzione tra i calciatori Di Rosa (1984) e Lami (1980). Analoga annotazione, “convalidata” dalla sottoscrizione di entrambi i dirigenti risulta nello statino di fine gara, consegnato in copia ad entrambe le società;
2) Non essendo possibile il confronto tra il direttore di gara e i calciatori indicati dall’appellante, in quanto vietato dal regolamento, non emergono elementi che possano sostenere le pretese ragioni a convalida dei motivi di appello;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto,
con addebito di tassa, non versata (E. 103)
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