COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA TRINACRIA REGIONALE Gara CAMPOREALE CALCIO 2001 – MARIAN STRASATTI del 19/ 4/ 2003 4-0; Reclamo Marian Strasatti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA TRINACRIA REGIONALE Gara CAMPOREALE CALCIO 2001 - MARIAN STRASATTI del 19/ 4/ 2003 4-0; Reclamo Marian Strasatti. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 50 del 19/04/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Marian Strasatti segnala il contegno gravemente intimidatorio e violento assunto nei confronti di propri calciatori da parte di tesserati della Società Camporeale Calcio 2001; segnala, altresì, le possibile posizione irregolare dei calciatori della Società Camporeale Calcio 2001 indicati in distinta con i numeri 6 e 9 e chiede, pertanto, l'assunzione dei consequenziali provvedimenti; Circa il primo punto oggetto del reclamo, dal rapporto del C.C. si rilevano episodi sfuggiti al controllo dell'arbitro e che, sia pure estremamente riprovevoli, non sono da ritenersi ostativi alla regolare conclusione della gara in quanto posti in essere da un calciatore della Società Camporeale Calcio 2001 partecipante alla stessa; Circa il secondo punto, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Cucciarre Salvatore (20/04/1979), impiegato con il n. 6 dalla Società Camporeale Calcio 2001, non è in effetti tesserato per la stessa e pertanto non aveva titolo legittimo a prendere parte alla gara di cui trattasi; Per quanto sopra: Visto l'art. 12, punto 5 del C.G.S. e l'art. 9, punto 2, del Regolamento della Coppa Trinacria pubblicato sul C.U. n° 10 bis del 5/09/2002; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 50 del 19/04/2003; Si delibera: Di accogliere il reclamo della Società Marian Strasatti; Di infliggere alla Societa' Camporeale Calcio 2001 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di escludere la stessa dal prosieguo della manifestazione; Di infliggere al calciatore Cucciarre Salvatore (20/04/1979) la squalifica sino a tutto il 30/09/2003; Di non addebitare alla Societa' Marian Strasatti la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it