COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Procura Federale Ricorso dell’U.S. Aquila avverso l’omologazione del risultato della gara A.S. Città di S.Agata/U.S. Aquila del 22.09.2002, per asserite falsità anagrafiche del calciatore Valentino Scattarreggia

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Delibera della Procura Federale Ricorso dell’U.S. Aquila avverso l’omologazione del risultato della gara A.S. Città di S.Agata/U.S. Aquila del 22.09.2002, per asserite falsità anagrafiche del calciatore Valentino Scattarreggia Delibera: Ai sensi per gli effetti di cui all’art. 28, comma 5 del vigente C.G.S., si comunica che le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sussistendo i necessari elementi di procedibilità, si è provveduto all’archiviazione del procedimento stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it