COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SERIE D DI CALCIO A 5 – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.S. GIUSEPPE INTRODACQUA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.GIUSEPPE/AIELLI DISPUTATA IL 1/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’AMORE GIANLUCA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SERIE D DI CALCIO A 5 - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.S. GIUSEPPE INTRODACQUA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.GIUSEPPE/AIELLI DISPUTATA IL 1/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’AMORE GIANLUCA Con reclamo ritualmente proposto, la società S.Giuseppe ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della soc.Aielli per aver quest’ultima utilizzato il calciatore D’Amore Gianluca che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato fino al 30/9/03 con C.U. n.21 del 30/1/03 Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali ( v. C.U. n.21 del 30/1/03) che il calciatore in questione era stato squalificato fino al 30/9/03 con la conseguenza che non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Alla sanzione della perdita della gara in danno della soc.Aielli consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla soc.Aielli la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: S.Giuseppe 2 – Aielli 0, nonché l’ammenda di euro 100.00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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