COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SERIE-C DI CALCIO A 5 – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. SPORTING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/04 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LUCENTE GIORGIO, IN RELAZIONE ALLA GARA UNICENTRO/SPORTING DISPUTATA IL 8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C (C.U. N.44 DEL 13/3/03 – COM.REG.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SERIE-C DI CALCIO A 5 - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. SPORTING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/04 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LUCENTE GIORGIO, IN RELAZIONE ALLA GARA UNICENTRO/SPORTING DISPUTATA IL 8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C (C.U. N.44 DEL 13/3/03 – COM.REG.AQ)
Con appello ritualmente proposto, la A.S. Sporting ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il Lucente indirizzato una bottiglia di plastica verso uno degli arbitri colpendolo alla spalla e per aver tentato di avvicinarsi agli stessi arbitri a fine gara, chiedendone la revoca o la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il Lucente aveva colpito una borraccia vuota con un calcio che, involontariamente aveva attinto uno degli arbitri.
Gli arbitri della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti, hanno precisato in maniera più circostanziata le modalità con le quali si erano svolti i fatti addebitati.
Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dai direttori di gara, la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta in considerazione che il gesto non ha comportato particolari conseguenze.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lucente Giorgio fino al 28/2/04 disponendo restituirsi la tassa versata
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