COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SERIE D DI CALCIO A 5 – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI SANTO LUCA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 21/3/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RE ARTU’/DOMENICO ALLEGRINO DISPUTATA IL 21/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D. (C.U. N.29 DEL 27/3/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SERIE D DI CALCIO A 5 - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE DI SANTO LUCA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 21/3/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RE ARTU’/DOMENICO ALLEGRINO DISPUTATA IL 21/3/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D. (C.U. N.29 DEL 27/3/03)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Luca Di Santo ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal G.S. per aver il tesserato dapprima spintonato l’arbitro con il torace e successivamente, una volta espulso, colpito lo stesso con una testata sul naso causandogli lesioni che hanno comportato un periodo di inabilità di sei giorni.
Ha dedotto l’appellante di non aver colpito volontariamente il direttore di gara ed ha chiesto, quindi, una riduzione della squalifica.
Osserva la Commissione che l’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti dai quali risulta inequivocabilmente la volontarietà del gesto addebitato al calciatore. L’entità della sanzione, peraltro, risulta congrua ed adeguata alla violenza del comportamento del Di Santo
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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