COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Femminile “A” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CESAC BENEVENTO – GARA AMALFI C5/CESAC BN DEL 1.12.02 – C/5 FEMM. “A”

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Femminile “A” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CESAC BENEVENTO - GARA AMALFI C5/CESAC BN DEL 1.12.02 - C/5 FEMM. “A” Letto il reclamo presentato dalla società Cesac ed esaminata la documentazione allegata al fascicolo di ufficio, al C.D. rileva che l’impedimento a partecipare alla gara, sostenuto dalla società reclamante quale causa di forza maggiore non può essere ritenuto tale in quanto le modalità di trasferimento della squadra per raggiungere il campo di gioco utile sono rimesse alla facoltà esclusiva della società. Pertanto ogni ostacolo impeditivo verificatosi sul percorso ove non dovuto a cause oggettive di forza maggiore indipendente dalla volontà e dalle decisioni della società deve essere addebitato a colpa di quest’ultima, in quanto tenuta anche a scelte prudenziali e congrue, il guasto verificatosi durante il percorso non riveste le caratteristiche del caso di forza maggiore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare sul conto della società reclamante la tassa non versata. Seduta del 9 gennaio 2003; presenti: avv. Luigi Majello, Presidente; rag. Ciro Giordano, avv. Paolo Spina, Componenti.
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