COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL FOR.EMANN – GARA DOLCEVITA / REAL FOREMAN DEL 14.12.2002 – C/5 – D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL FOR.EMANN - GARA DOLCEVITA / REAL FOREMAN DEL 14.12.2002 - C/5 - D
La società Real Foreman ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Acanfora Antonio fino al 13.4.2003. La C.D., letto il reclamo, rileva: preliminarmente giova ricordare che il provvedimento disciplinare si svolge senza contraddittorio e quindi non consentendo l’assunzione di testimonianze, basandosi in assoluto sull’atto ufficiale che è il referto arbitrale, che se non è viziato da illogicità, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto premesso, le allegazioni difensive della reclamante appaiono prive di pregio, peraltro interessate e confliggenti con il contenuto del referto arbitrale. Esaminando la congruità della sanzione inflitta al calciatore Acanfora Antonio, la misura della stessa appare del tutto adeguata. Tanto premesso,
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto e di addebitare della tassa non versata sul conto della società.
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