COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVA TELESE T. – GARA N.TELESE TERME / CASTELPAGANO DEL 23.11.02 – C/5 Serie D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVA TELESE T. - GARA N.TELESE TERME / CASTELPAGANO DEL 23.11.02 - C/5 Serie D La C.D. letto il reclamo presentato dalla società Nuova Telese Terme avverso la squalifica fino al 22.3.2003 comminata al calciatore Carlone Antonio per aver, a fine gara, lanciato il pallone con violenza contro l’arbitro, colpendolo alla nuca, lo stesso, inoltre, scappando negli spogliatoi, si toglieva la maglietta per non farsi riconoscere. Rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo ed incamerare la tassa non versata, previo addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it