COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – – COPPA EMILIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA OLYMPIA CASTEL MAGGIORE per presunta irregolarità gara OLYMPIA CASTEL MAGGIORE-LAS PALMAS del 2.10.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - - COPPA EMILIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA OLYMPIA CASTEL MAGGIORE per presunta irregolarità gara OLYMPIA CASTEL MAGGIORE-LAS PALMAS del 2.10.2002. L’OLYMPIA CASTEL MAGGIORE eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa ha preso parte, nelle file della LAS PALMAS, il calc.PARAZZA LUCA "che era squalificato come riportato nel C.U. del C.R.E.R.n. 34 del 7.3.2002". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 34 del C.R.E.R. datato 7.3.2002, in relazione alla Coppa Emilia, fra i giocatori non espulsi, il calc.PARAZZA LUCA risulta squalificato per una giornata di gara (II^ ammonizione); - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.PARAZZA LUCA ha partecipato, nelle file della LAS PALMAS, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : OLYMPIA CASTEL MAGGIORE 7-LAS PALMAS 10) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla LAS PALMAS la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara OLIMPIA CASTEL MAGGIORE-LAS PALMAS del 2.10.2002 ed al calc.PARAZZA LUCA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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