COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUTSAL CESENA 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.CECCARELLI STEFANO E ERCOLANI MATTEO, al 14.12.2004 calc.ROVERETI GIANNI e ammenda € 75 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara CASTEL S.PIETRO-FUTSAL CESENA del 14.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUTSAL CESENA 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.CECCARELLI STEFANO E ERCOLANI MATTEO, al 14.12.2004 calc.ROVERETI GIANNI e ammenda € 75 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara CASTEL S.PIETRO-FUTSAL CESENA del 14.12.2002 Il ricorso proposto dall’ A.S.FUTSAL CESENA non può essere preso in esame perché proposto, il 9.1.2003, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). . La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.FUTSAL CESENA e dispone per l’addebito della tassa, non versata, precisando che il termine di cui sopra è perentorio e deve essere rigorosamente osservato, anche nell'ipotesi di richiesta di copia degli atti.
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