COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA OLSITALIA avverso squalifica per 4 giornate calc.LA FERRARA GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 6.2.2003 gara OLSITALIA-CALCETTO CASALGRANDE dell’1.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA OLSITALIA avverso squalifica per 4 giornate calc.LA FERRARA GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 6.2.2003 gara OLSITALIA-CALCETTO CASALGRANDE dell'1.2.2003 Il ricorso di cui sopra non può essere preso in esame perché proposto, il 20.2.2003, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’OLSITALIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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