COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CALCIO A CINQUE avverso squalifica al 15.6.2003 calc.RONCASSAGLIA DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.3.2003 gara CALCIO A CINQUE-CUS PARMA del 15.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CALCIO A CINQUE avverso squalifica al 15.6.2003 calc.RONCASSAGLIA DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.3.2003 gara CALCIO A CINQUE-CUS PARMA del 15.3.2003 L'A.C.CALCIO A CINQUE ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto mettendo in evidenza che l'espulsione del calc.RONCASSAGLIA è parsa esageratamente severa e che non è stato necessario l'intervento dei compagni di squadra per farlo uscire. Pur condannando l'errata reazione del calciatore, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.RONCASSAGLIA, espulso per aver spinto con violenza un avversario, nel momento della comunicazione del provvedimento, colpiva con violenza il braccio destro dell'arbitro, facendogli cadere il cartellino rosso dalla mano, lo offendeva con epiteti anche volgari e solo l'intervento di alcuni suoi compagni impediva che lo stesso saltasse addosso all'arbitro, lasciando poi il terreno di gioco solo perché portato fuori a forza da suoi compagni, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 15.6.2003 del calc.RONCASSAGLIA DANIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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