F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIC. VITTORIO BENEDETTI, VICE COMMISSARIO C.A.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LETT B) R.D.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIC. VITTORIO BENEDETTI, VICE COMMISSARIO C.A.I. PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 LETT B) R.D.
Con atto del 24.3.1988, il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Vittorio
BENEDETTI, Vice Commissario C.A.I., per rispondere di violazione dall'art. 3 lett. b) del
Regolamento di Disciplina, per non aver denunziato agli Organi Federali competenti l'illecito
sportivo, del quale era venuto a conoscenza e,più precisamente, quanto a lui aveva riferito l'arbitro
della gara Rieti/Passo Corese del 4.5.1986, Cirotti Piervalter, e cioè che quest'ultimo
era stato avvicinato da un non tesserato il quale lo aveva invitato a danneggiare il Rieti, diretta
concorrente della Asis Fiumicino nella lotta per non retrocedere, con prospettazione di un vantaggio
economico.
La Corte Federale, uditi il Dr. Corrado DE BIASE, Procuratore Federale,ed il Sig. Vittorio
BENEDETTI,dopo ampia discussione, infligge al deferito 1'ammonizione perchè l'art. 3,lett. b),2"
ipotesi, R.D. impone a chiunque sia venuto a conoscenza che società o persone abbiano posto o
stiano per porre in essere illeciti sportivi il dovere di informarne, senza indugi, mediante lettera
raccomandata gli Organi competenti della F.I.G.C.. E tale norma non può essere interpretata in
modo restrittivo.
Vero è che il sig. Benedetti Vittorio volle rendersi conto se la denuncia era stata effettuata
dall'arbitro Cirotti al car vitello, come da suo consiglio, ma questo suo comportamento può influire
soltanto sull'entità della sanzione.