F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIC. VITTORIO BENEDETTI, VICE COMMISSARIO C.A.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LETT B) R.D.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIC. VITTORIO BENEDETTI, VICE COMMISSARIO C.A.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LETT B) R.D. Con atto del 24.3.1988, il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Vittorio BENEDETTI, Vice Commissario C.A.I., per rispondere di violazione dall'art. 3 lett. b) del Regolamento di Disciplina, per non aver denunziato agli Organi Federali competenti l'illecito sportivo, del quale era venuto a conoscenza e,più precisamente, quanto a lui aveva riferito l'arbitro della gara Rieti/Passo Corese del 4.5.1986, Cirotti Piervalter, e cioè che quest'ultimo era stato avvicinato da un non tesserato il quale lo aveva invitato a danneggiare il Rieti, diretta concorrente della Asis Fiumicino nella lotta per non retrocedere, con prospettazione di un vantaggio economico. La Corte Federale, uditi il Dr. Corrado DE BIASE, Procuratore Federale,ed il Sig. Vittorio BENEDETTI,dopo ampia discussione, infligge al deferito 1'ammonizione perchè l'art. 3,lett. b),2" ipotesi, R.D. impone a chiunque sia venuto a conoscenza che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere illeciti sportivi il dovere di informarne, senza indugi, mediante lettera raccomandata gli Organi competenti della F.I.G.C.. E tale norma non può essere interpretata in modo restrittivo. Vero è che il sig. Benedetti Vittorio volle rendersi conto se la denuncia era stata effettuata dall'arbitro Cirotti al car vitello, come da suo consiglio, ma questo suo comportamento può influire soltanto sull'entità della sanzione.
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